La nota affronta la disamina critica della decisione della Cassazione del 5 giugno 2025, n. 15087 in tema di momento dal quale il socio in recesso non è più tale e dunque creditore della società debitrice per il valore della partecipazione. Come annuncia il titolo, lo scritto mette in luce le dissonanze tra la previgente prospettiva (adottata nella decisione) che ammetteva con l’intimazione di recesso la perdita della condizione di socio dal momento della sua ricezione da parte della società e il nuovo e diverso peso che il diritto di recesso dalla società per azioni ha assunto con la riforma organica delle società di capitali del 2003 e che prospetta una progressione della vicenda liquidativa della partecipazione individuale, insuscettibile di un effetto immediato ma, piuttosto, differito nel tempo. La parte centrale dello scritto controbatte l’argomento della Cassazione secondo cui il socio in recesso è, fin dal momento dell’intimazione di recesso, spossessato delle proprie azioni che vengono ‘congelate’ fino al momento della loro cessione (ai soci superstiti; ai terzi; alla società) cui segue il rimborso del loro valore. In particolare, al fine di superare questo argomento, l’Autrice si domanda quale sia la funzione di questo supposto “congelamento” della partecipazione; a chi debba essere attribuito il diritto di voto nelle more della liquidazione della partecipazione. Questioni che evidentemente la tesi che si combatte dimentica, creando però un cortocircuito nella applicazione della disciplina del recesso così come riformata nel 2003, e che invece si rifà a concezioni rivenienti dal sistema normativo previgente (quello originario del codice civile del1942). Il risultato chiave della nota afferma che oggi la tutela del socio in recesso si realizza specificatamente mediante il procedimento di liquidazione della partecipazione, come emerge nel modo più chiaro dall’art. 2437-quater c.c. che valorizza il nesso funzionale tra una graduata procedura di liquidazione della partecipazione e la tutela della patrimonializzazione della società e che proprio per ciò è indifferente a un effetto immediato dell’abbandono.
Antiche espressioni e nuova portata del recesso dalla società per azioni.
Roberta Colaiori
2025-01-01
Abstract
La nota affronta la disamina critica della decisione della Cassazione del 5 giugno 2025, n. 15087 in tema di momento dal quale il socio in recesso non è più tale e dunque creditore della società debitrice per il valore della partecipazione. Come annuncia il titolo, lo scritto mette in luce le dissonanze tra la previgente prospettiva (adottata nella decisione) che ammetteva con l’intimazione di recesso la perdita della condizione di socio dal momento della sua ricezione da parte della società e il nuovo e diverso peso che il diritto di recesso dalla società per azioni ha assunto con la riforma organica delle società di capitali del 2003 e che prospetta una progressione della vicenda liquidativa della partecipazione individuale, insuscettibile di un effetto immediato ma, piuttosto, differito nel tempo. La parte centrale dello scritto controbatte l’argomento della Cassazione secondo cui il socio in recesso è, fin dal momento dell’intimazione di recesso, spossessato delle proprie azioni che vengono ‘congelate’ fino al momento della loro cessione (ai soci superstiti; ai terzi; alla società) cui segue il rimborso del loro valore. In particolare, al fine di superare questo argomento, l’Autrice si domanda quale sia la funzione di questo supposto “congelamento” della partecipazione; a chi debba essere attribuito il diritto di voto nelle more della liquidazione della partecipazione. Questioni che evidentemente la tesi che si combatte dimentica, creando però un cortocircuito nella applicazione della disciplina del recesso così come riformata nel 2003, e che invece si rifà a concezioni rivenienti dal sistema normativo previgente (quello originario del codice civile del1942). Il risultato chiave della nota afferma che oggi la tutela del socio in recesso si realizza specificatamente mediante il procedimento di liquidazione della partecipazione, come emerge nel modo più chiaro dall’art. 2437-quater c.c. che valorizza il nesso funzionale tra una graduata procedura di liquidazione della partecipazione e la tutela della patrimonializzazione della società e che proprio per ciò è indifferente a un effetto immediato dell’abbandono.| File | Dimensione | Formato | |
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COLAIORI R., Antiche espressioni e nuova portata del recesso dalal società per azioni, in Riv. dir. comm., 2025, n. 3, pt. II, pp. 367-377.pdf
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