A quali condizioni darsi conto della disposizione di un bene ad un fondo comune d’investimento? E soprattutto di cosa e come darsi conto del rapporto che lega la s.g.r. ai partecipanti al fondo? Le risposte a tali interrogativi ruotano intorno ai concetti di segregazione patrimoniale e d’isolamento che si percepiscono nelle regole sul mandato (art. 1707 c.c.). Il contributo ― che prende spunto dalla sentenza della Cassazione n. 16605/2010 che vi ha invece ravvisato un’analogia con i patrimoni destinati del diritto societario ― affronta tali aspetti arrivando alla conclusione che: (a) la s.g.r. accetta, ma solo come mandataria, la gestione dei beni immobili apportati al fondo; e che (b) alla s.g.r. spetta una titolarità funzionale. Diversa è, infine, la tecnica pubblicitaria, che ora legittima la prospettiva dei giudici (per cui il bene va intestato alla s.g.r.) ora quella dei notai (che imputano il bene al fondo), in una latitanza della disciplina pubblicistica rispetto ad un fenomeno sviluppatosi ormai da diversi anni. Altra questione è il regime della garanzia patrimoniale che si delinea piuttosto che come limitazione (cosa del soggetto risponde per cosa) come responsabilità tout court (ossia: cosa risponde per cosa).
La destinazione intrasoggettiva di beni immobili nel sistema dei fondi comuni d'investimento
COLAIORI R
2014-01-01
Abstract
A quali condizioni darsi conto della disposizione di un bene ad un fondo comune d’investimento? E soprattutto di cosa e come darsi conto del rapporto che lega la s.g.r. ai partecipanti al fondo? Le risposte a tali interrogativi ruotano intorno ai concetti di segregazione patrimoniale e d’isolamento che si percepiscono nelle regole sul mandato (art. 1707 c.c.). Il contributo ― che prende spunto dalla sentenza della Cassazione n. 16605/2010 che vi ha invece ravvisato un’analogia con i patrimoni destinati del diritto societario ― affronta tali aspetti arrivando alla conclusione che: (a) la s.g.r. accetta, ma solo come mandataria, la gestione dei beni immobili apportati al fondo; e che (b) alla s.g.r. spetta una titolarità funzionale. Diversa è, infine, la tecnica pubblicitaria, che ora legittima la prospettiva dei giudici (per cui il bene va intestato alla s.g.r.) ora quella dei notai (che imputano il bene al fondo), in una latitanza della disciplina pubblicistica rispetto ad un fenomeno sviluppatosi ormai da diversi anni. Altra questione è il regime della garanzia patrimoniale che si delinea piuttosto che come limitazione (cosa del soggetto risponde per cosa) come responsabilità tout court (ossia: cosa risponde per cosa).File | Dimensione | Formato | |
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