Il lavoro affronta il problema degli ulteriori versamenti richiesti ai soci nelle cooperative: questione che non ha una sistemazione concettuale definitiva né in punto di qualificazione giuridica né con riferimento alla disciplina applicabile, pur essendoci un orientamento giurisprudenziale disposto ad accogliere una regola di «afferenza» del versamento all’ambito della prestazione accessoria funzionale alle finalità mutualistiche. Invero la giurisprudenza se da un lato ha affermato che il socio è tenuto solo all’apporto iniziale eseguito all’atto del suo ingresso in società, dall’altro ammette, non senza una qualche difficoltà in termini di qualificazione giuridica (prestazioni accessorie, prestiti, versamenti a fondo perduto, conferimenti), la previsione di esborsi ulteriori dei soci, giustificandoli con la debolezza patrimoniale, derivante dalla variabilità del capitale sociale, che caratterizza la società cooperativa. La questione insomma sembra muoversi, a prima vista, tra il divieto di prevedere ulteriori conferimenti oltre a quelli già effettuati o promessi e la possibilità di prevedere ed esigere prestazioni accessorie in denaro: e dunque tra limitazione del rischio al solo conferimento e partecipazione aggiuntiva alle perdite. L'articolo offre peraltro una diversa soluzione qualificando tali versamenti ulteriori come sopravvenienze passive derivanti dall'accesso al vantaggio mutualistico.
Scambio mutualistico e storno di sopravvenienze passive
COLAIORI R
2010-01-01
Abstract
Il lavoro affronta il problema degli ulteriori versamenti richiesti ai soci nelle cooperative: questione che non ha una sistemazione concettuale definitiva né in punto di qualificazione giuridica né con riferimento alla disciplina applicabile, pur essendoci un orientamento giurisprudenziale disposto ad accogliere una regola di «afferenza» del versamento all’ambito della prestazione accessoria funzionale alle finalità mutualistiche. Invero la giurisprudenza se da un lato ha affermato che il socio è tenuto solo all’apporto iniziale eseguito all’atto del suo ingresso in società, dall’altro ammette, non senza una qualche difficoltà in termini di qualificazione giuridica (prestazioni accessorie, prestiti, versamenti a fondo perduto, conferimenti), la previsione di esborsi ulteriori dei soci, giustificandoli con la debolezza patrimoniale, derivante dalla variabilità del capitale sociale, che caratterizza la società cooperativa. La questione insomma sembra muoversi, a prima vista, tra il divieto di prevedere ulteriori conferimenti oltre a quelli già effettuati o promessi e la possibilità di prevedere ed esigere prestazioni accessorie in denaro: e dunque tra limitazione del rischio al solo conferimento e partecipazione aggiuntiva alle perdite. L'articolo offre peraltro una diversa soluzione qualificando tali versamenti ulteriori come sopravvenienze passive derivanti dall'accesso al vantaggio mutualistico.File | Dimensione | Formato | |
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