Il professionista è esposto al rischio di indebite estensioni della sfera della responsabilità penale, nella misura in cui si affidi al medesimo un ruolo di onnicompresiva “dominabilità” delle attività svolte, attribuendogli il ruolo di garante, a protezione dei rischi reali o presunti che comportino l’attività professionale. Ciò obliterando il significato del principio di ordinamento espresso dall’art. 2236 c.c., per il quale alla speciale difficoltà della prestazione non può non corrispondere una maggiore scusabilità dell’attività professionale. Per contrastare tali tendenze, il presente scritto – nel fissare l’attenzione in particolare sul settore professionale dell’edilizia e delle costruzioni (ma tenendo conto dell’esempio offerto dalla disciplina del settore della responsabilità medica) – propone un limite generale alla responsabilità colposa del professionista, nella prospettiva di eliminare ogni incertezza nel conferire il giusto risalto al principio generale espresso dall’art. 2236 c.c.
Modelli scientifici e standard cautelari nella definizione della responsabilità penale del professionista, in particolare nella materia dell’edilizia e delle costruzioni.
Silvia Massi
2023-01-01
Abstract
Il professionista è esposto al rischio di indebite estensioni della sfera della responsabilità penale, nella misura in cui si affidi al medesimo un ruolo di onnicompresiva “dominabilità” delle attività svolte, attribuendogli il ruolo di garante, a protezione dei rischi reali o presunti che comportino l’attività professionale. Ciò obliterando il significato del principio di ordinamento espresso dall’art. 2236 c.c., per il quale alla speciale difficoltà della prestazione non può non corrispondere una maggiore scusabilità dell’attività professionale. Per contrastare tali tendenze, il presente scritto – nel fissare l’attenzione in particolare sul settore professionale dell’edilizia e delle costruzioni (ma tenendo conto dell’esempio offerto dalla disciplina del settore della responsabilità medica) – propone un limite generale alla responsabilità colposa del professionista, nella prospettiva di eliminare ogni incertezza nel conferire il giusto risalto al principio generale espresso dall’art. 2236 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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